Tariffe anno 2023
In allegato è possibile visualizzare e scaricare le tariffe del servizio idrico integrato in vigore dal 1 Gennaio 2021, nonchè la nuova articolazione tariffaria dei corrispettivi (TICSI) in vigore dal 01/01/2023.
Aggiornamento tabella tariffaria in vigore dal 01/07/2023
Con l’art. 58 della Legge 221/2015, è stata prevista l’istituzione, presso la CSEA di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe.
Con la delibera 580/2019/R/idr, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3) operando in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012.
Con l’art. 30 dell’Allegato A delibera 580/2019/R/idr (MTI-3), l’ARERA ha istituito il “Conto per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015”, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, detto Conto sia alimentato da una specifica componente perequativa (UI4), applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
Con la delibera 8/2020/R/idr, l’ARERA ha disciplinato le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della Legge 221/2015.
Con la delibera 239/2023/R/idr del 30 maggio 2023, alla luce degli impieghi del Fondo e delle riserve tecniche desumibili dal “Rapporto sulla gestione del Conto per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche (Conto UI4) VI bimestre 2022”, trasmesso dalla CSEA all’Autorità in data 24 aprile 2023, ARERA ha ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento della quantificazione della componente UI4, per assicurare che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi e le riserve tecniche.
In particolare, a decorrere dal 1 luglio 2023, la componente perequativa UI4 di cui al comma 30.1 del MTI-3, viene posta pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo, fermo restando l’eventuale successivo aggiornamento della menzionata componente UI4, in relazione al fabbisogno del relativo Conto.
DELIBERA
1. di disporre che, a decorrere dal 1 luglio 2023, la componente perequativa UI4 prevista dal comma 30.1 del MTI-3, volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/15, sia pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo; |